IN PRIMO PIANO
ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL’ACCISA DELLA ENERGIA ELETTRICA.
RIMESSIONE DI QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.
Il Collegio arbitrale rituale ( presidente dott. Giuseppe Rebecca, componenti avv.to Roberto Roberti e avv. Claudio Solinas) costituito in Vicenza per decidere sulla controversia promossa da un cliente nei confronti del proprio fornitore di energia elettrica al fine di ottenere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa all’energia elettrica ( anni 2010/2011) ha ritenuto rilevanti le argomentazioni sollevate dal nostro Studio e ha sospeso il procedimento sollevando questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 14 d. lgs. 504/1995 in riferimento agli artt. 3, 24, ,41, 111, primo e secondo comma e 117, primo comma, anche in via mediata per violazione degli art. 16 e 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea.
Tra le molteplici argomentazioni, riportiamo le piu’ rilevanti :
- Nel caso concreto, l’onere imposto dalla legge al venditore di rimborsare un indebito per violazione del diritto comunitario arreca pregiudizio al contenuto essenziale del diritto costituzionale alla libera iniziativa economica, in quanto destinato a privare il venditore stesso di ogni risorsa economica idonea a consentire lo svolgimento della propria attività, con il rischio di insolvenza e conseguente estinzione, per un fatto o inadempimento non imputabile allo stesso, ma allo Stato membro, a cui compete il diritto di rimborso;
- l’onere di anticipare le somme percepite indebitamente in virtù di una sentenza provvisoriamente esecutiva, con la possibilità di recuperare le somme solo dopo anni (divergenza temporale tra sentenza provvisoriamente esecutiva, che obbliga il venditore a corrispondere l’indebito comunitario, e passaggio in giudicato della sentenza che legittima la richiesta di restituzione delle somme anticipate), comporta uno sbilancio finanziario irragionevole ed inaccettabile, che pregiudica l’attività di impresa ;
- l’obbligo di sostenere una difesa giudiziale, per una moltitudine diffusa di ricorsi, con costi ingenti a proprio esclusivo carico senza alcuna possibilità di rimborso, appare del tutto irragionevole ed arbitrario, specie quando il diritto del cliente appare chiaro e delineato alla luce della condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L’ordinanza – molto complessa e articolata – e’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il RIMBORSO DELL’ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL’ACCISA DELLA ENERGIA ELETTRICA.
LE EVIDENTI RAGIONI DI RIBELLIONE DEI FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA E LO SCARICABARILE INDECENTE DEL LEGISLATORE.
A tutto il 31.12.2011 sui consumi, non domestici, di energia elettrica fino a 200.000 kwh di consumi mensili – riferiti ad ogni singolo punto di prelievo (POD) – si applicava una addizionale provinciale con una aliquota da un minimo di euro 9,30 ad un massimo di euro 11,40 su mille Kwh
La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 27101/2019 del 23 ottobre 2019 (e sentenze successive), ha deliberato che la addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica in vigore fino al 31 dicembre 2011 è contraria al diritto comunitario e pertanto deve essere disapplicata, con il conseguente diritto degli utenti al recupero delle somme versate a tale titolo.
La Corte di Cassazione qualifica il pagamento dell’addizionale come indebito oggettivo e, pertanto, soggetto al termine prescrizionale di dieci anni decorrenti dai vari pagamenti, con onere del rimborso a carico diretto del fornitore di energia,.
Per ottenere il rimborso il cliente deve proporre apposita azione giudiziale avanti il Tribunale
Al termine del procedimento giuridisdizionale ed in possesso di una sentenza definitiva di condanna, il fornitore entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, potrà richiedere a sua volta il rimborso all’Erario.
Il nostro Studio non mette in dubbio il diritto dell’azienda di avere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Contesta pero’ il fatto che tale obbligo generalizzato sia posto per legge a carico dei fornitori, con oneri finanziari spropositati ed impossibili, che mettono a repentaglio la esistenza dello stesso fornitore.
Per questo motivo di buon grado abbiamo accettato l’incarico professionale di tutelare le ragioni delle aziende fornitrici di energia.
In sede giudiziale, tra le altre motivazioni ed eccezioni, è stata sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 14 d.lgs. 504/1995 per violazione degli artt. 3 (ragionevolezza) e 41 (esercizio della libera iniziativa economica) della Costituzione: l’obbligo di corrispondere le somme sacrifica la stessa esistenza del fornitore di energia e vanifica del tutto le scelte organizzative imprenditoriali e le conseguenti opzioni di fondo.
La utilità sociale che giustifica la previsione legislativa di un onere a carico del fornitore di energia è data dalla necessità di concentrare i controlli in ordine alla debenza o meno del rimborso delle accise su pochi soggetti, ossia sui soli produttori, gli importatori e i fornitori dei prodotti, assicurando e garantendo in tal modo un gettito costante all’Erario: questa utilità sociale – nel caso di un rimborso generalizzato a tutti i clienti – comporta un onere economico insopportabile e spropositato a carico del fornitore di energia.
Il legislatore, nel costruire la norma, ha considerato il caso “prevedibile ed ordinario” di errore posto in essere dallo stesso fornitore, responsabile nell’applicazione delle accise, con la conseguente opportunità che la istanza di rimborso sia soggetta ad un controllo e a una concreta verifica del venditore, che è a conoscenza della fattispecie.
Il legislatore non ha sicuramente considerato la ipotesi e le conseguenze di un rimborso generalizzato e diffuso per indebito comunitario a favore di tutti i clienti, rimborso dovuto per una violazione imputabile allo stesso legislatore: lo Stato non puo’ scaricare sul fornitore l’onere dei propri errori e del proprio inadempimento alla normativa comunitaria.
Il nostro Studio rimane a completa disposizione di tutti coloro che ritengono di approfondire l’argomento.
IL RIMBORSO DI SOMME PERIODICHE INDEBITAMENTE VERSATE E’ SOGGETTO AL TERMINE PRESCRIZIONALE ORDINARIO DI DIECI ANNI DAI SINGOLI PAGAMENTI
Il diritto al rimborso di somme indebite versate periodicamente non ha carattere periodico; esso, pertanto, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti.
Infatti oggetto della controversia non è il debito dell’utente verso il Comune, ma è il debito del Comune verso l’utente per il rimborso
di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni. Tale obbligazione non ha carattere periodico, perché il Comune è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un’unica soluzione, e non a rate.
( Cass. 1998/2020, in tema di rimborso di canone idrico integrato, ma principio di diritto applicabile, per analogia, anche al rimborso della addizionale provinciale alle accise).
OBBLIGO DI CONTESTAZIONE TEMPESTIVO DEL CONTENUTO DELLA FATTURA.
E’ necessario contestare per iscritto e immediatamente una fattura che non si condivide nei contenuti prima di annotarla nei registri iva.
La annotazione della fattura nei registri contabili in assenza di contestazione può essere intesa dal Giudice come accettazione di quanto in essa indicato e pertanto può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto.
(Cassazione nr. 26801 / 2019).
SOCIETA’ CONSORTILE EX ART. 93, DPR 207/2010 – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELLA SOCIETA’ COMPONENTI L’ORIGINARIO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
Le società componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che, in epoca successiva alla aggiudicazione della commessa pubblica, hanno costituito una società consortile ex art. 93 dp nr. 207/2010, rispondono in solido delle obbligazioni della società consortile non solo nei confronti della stazione appaltante, ma anche nei confronti dei fornitori della societa’ consortile , ex art. 37 V comma, d. lgs. nr. 163/2006.
Le norme sopra indicate costituiscono una deroga ai principi di ordine generale che prevedono una limitazione della responsabilità in capo ad una società di capitali, e sono volte ad assicurare una più incisiva tutela delle situazioni soggettive attive dell’amministrazione e dei terzi, mediante l’estensione della responsabilità della società consortile anche alle imprese consorziate, originariamente associate in RTI.
Questi principi di diritto – affermati dalla Corte di Cassazione – sono stati confermati in più pronuncie dal Tribunale di Roma che ha concesso la provvisoria esecutorieta’ a vari decreti ingiuntivi richiesti dal nostro Studio ed emessi nei confronti di societa’ di capitali, che, dopo l’aggiudicazione della commessa pubblica, hanno costituito una societa’ consortile per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
LE CAVE VANNO ISCRITTE IN CATASTO SENZA ATTRIBUZIONE DI RENDITA
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, su azione seguita dal nostro Studio, ha deliberato che i terreni adibiti a cave vanno iscritti in Catasto senza attribuzione di rendita (CTR Veneto nr. 1313/18).
Analoghe decisioni sono state assunte dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.
Nei confronti delle cave e’ da escludere la funzione di stima fondiaria, in quanto il legislatore – nella sua discrezionalita’ – ha considerato la oggettiva difficolta’ e la impossibilita’ di una determinazione di una rendita calcolata sulla media del settore, ritenendo preferibile e opportuno che il reddito prodotto venisse determinato non sulle rendite medie, ordinariamente ritraibili, ma sul reddito effettivo conseguito nell’esercizio di impresa, sulla base delle risultanze contabili.
La controversia pende attualmente in Cassazione.
POLIECO – TUBI PER EDILIZIA – NON OBBLIGO DI ISCRIZIONE A TUTTO IL 2014
L’art. 234, d. lgs. 03 aprile 2006, nr. 152 ha escluso l’obbligo di conferire al Polieco, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all’edilizia, alle fognature e al trasporto di gas ed acque.
Questa disposizione – con decorrenza dal 12 novembre 2014 – e’ stata abrogata dall’articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 262 del 11 novembre 2014
Pertanto nella vigenza della norma e’ illegittima la pretesa del Consorzio Polieco di ottenere il pagamento del contributo di riciclo per in prodotti in polietilene da parte dei produttori di tubi per l’edilizia.
Cosi’ ha deciso la Corte di Appello di Roma con sentenza nr. 4096/2019, nei confronti di un gruppo di clienti seguiti dal nostro Studio.
TASSA CCGG SUI CELLULARI – LA CTR PIEMONTE CONFERMA LA NON DEBENZA
Il nostro Studio continua la sua battaglia contro la irragionevole tassa di concessione governativa per l’utilizzo dei telefoni cellulari in abbonamento, e questo nonostante l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione successivo alla sentenza SS.UU. nr. 9560/2014.
Segnaliamo che la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ( sentenza nr. 1311/7/18), accogliendo le nostre tesi e in disaccordo con la Corte di Cassazione, con una sentenza molto articolata e motivata, ha ritenuto che l’art.160 D.Lgs 259/2003 non è applicabile ai telefoni cellulari, i quali non sono stazioni radioelettriche, ma apparati terminali di telecomunicazione, non soggetti ad alcuna licenza o autorizzazione amministrativa.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha proposto impugnazione ed attualmente e’ pendente ricorso avanti la Corte di Cassazione.
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