Fatturazione e pagamento

Il vettore ha l’obbligo di emettere la fattura entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.
Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.
In caso di mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo di sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, il vettore- creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231.
È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti.