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Contratto quadro di trasporto – forma ridotta

martedì, settembre 6, 2011

CONTRATTO – QUADRO DI TRASPORTO

Tra la società ………. corrente in ………. Via ………., c.f. ………., nella persona del legale rappresentante signor ……….,

- committente -

e la società ………. corrente in ………., c.f. ………., iscritta all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al nr. ………., nella persona del legale rappresentante, signor ……….

– vettore -

si conviene e si stipula quanto segue:

OGGETTO

Il presente contratto–quadro ha per oggetto la disciplina uniforme delle condizioni generali da applicare ai successivi rapporti contrattuali con i quali il COMMITTENTE affiderà al VETTORE, in modo non esclusivo, il servizio di trasferimento di cose (beni e/o merci) rientranti nella propria disponibilità, da un luogo ad un altro, verso il pagamento di corrispettivo.

Con singoli e successivi contratti di trasporto il COMMITTENTE affiderà al VETTORE, in modo non esclusivo, il servizio di trasferimento di cose (beni e/o merci) rientranti nella propria disponibilità, da un luogo ad un altro, verso il  pagamento di corrispettivo.

CONTENUTI DEL SINGOLO CONTRATTO SCRITTO DI TRASPORTO

Il singolo e successivo contratto di trasporto redatto in forma scritta dovrà contenere necessariamente i seguenti elementi essenziali:

  1. ragione sociale e sede legale del committente. In assenza di diversa indicazione, la indicazione della sede legale dovrà intendersi anche come luogo di presa di consegna dei beni da parte del vettore;
  2. ragione sociale e sede legale del vettore;
  3. ragione sociale e sede legale dell’eventuale caricatore, se diverso dal committente;
  4. natura, qualità e quantità dei beni trasportati;
  5. luogo di presa in consegna della merce da parte del vettore, se diverso dal luogo indicato come sede legale del committente;
  6. ragione sociale del destinatario e luogo di riconsegna della merce;
  7. la indicazione che il corrispettivo previsto per il servizio di trasporto e le modalità di pagamento sono stati determinati con il presente  contratto quadro redatto tra le parti, da ritenersi parte integrante e necessaria del contratto di trasporto; il corrispettivo non potrà comunque mai essere inferiore all’importo di cui all’art. 83 bis, d.l. nr. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge nr. 133/2008.
  8. la indicazione dei tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata, se diversi da quanto indicato nel presente contratto-quadro;
  9. limitatamente ai trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, la indicazione dei termini temporali per la riconsegna delle merci, della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni;
  10. sottoscrizione del documento di trasporto da parte del committente e da parte del vettore, anche a mezzo di appositi delegati.

Il contratto di trasporto redatto in forma scritta potrà essere costituito anche dal documento di trasporto (ddt, lettera di vettura, ecc.) redatto dal committente e consegnato al vettore, qualora contenga gli elementi minimi essenziali sopra indicati.

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO

A fronte delle prestazioni di trasporto effettuate, il committente, nel rispetto dei costi minimi di sicurezza  di cui all’art. 83 bis d.l. nr. 112/2008,  si obbliga a corrispondere al vettore il corrispettivo quantificato come da tabella allegata sub ………., da ritenersi parte integrante ed essenziale del presente contratto-quadro.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83 bis decreto legge 25 giugno 2008. nr. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, nr. 133, le parti hanno evidenziato la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il committente si obbliga a corrispondere al vettore il corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto, come sopra determinato,  nel termine di ………. (massimo sessanta giorni data  fattura) a mezzo ………. (ricevuta bancaria appoggiata sui seguenti istituti di credito ………. o altre modalità concordate ……….).

Sulle somme pagate in ritardo si applicheranno gli interessi moratori di cui all’art. 5, d. lgs. 231/2002.

TEMPI MASSIMI PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le parti, dopo attenta valutazione, concordano che il tempo massimo di sosta per il carico e lo scarico della merce è da indicarsi  in ragione di minuti ………. per ………. (tonnellata o quintale o altra misura che la Vostra società ritenga di adottare) ………. con un minimo di ore ………. (una/due/tre) per ognuna delle due operazioni.

Qualora i tempi di carico e scarico sopra indicati venissero superati, le parti comunque convengono che  l’indennizzo sarà dovuto con le modalità determinate nei provvedimenti relativi emessi dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto o dalle altre autorità competenti.

 

ULTERIORI OBBLIGHI

Il vettore dichiara e garantisce che è nel legittimo possesso dei titoli e delle abilitazioni necessari allo svolgimento dell’attività di autotrasporto per conto terzi, come richiesto dal committente.

Il vettore allega al presente contratto una attestazione rilasciata dagli entri previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulta che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Il vettore, nella prosecuzione del rapporto, si obbliga ad aggiornare la attestazione con cadenza trimestrale.

Il committente si obbliga a che tutte le indicazioni e/o prescrizioni impartite al vettore siano sempre compatibili con il rispetto, da parte di quest’ultimo, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla tutela della sicurezza sociale, con particolare riferimento, tra l’altro, dei limiti di velocità, e i tempi di guida e di riposo, previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e successive integrazioni e/o modificazioni.

Il vettore dichiara e garantisce che, nell’espletamento del suo servizio, rispetterà sempre e comunque le disposizioni concernenti la sicurezza della circolazione stradale, ed in particolare le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo  30 aprile 1992, nr. 285, e successive modificazioni:

  1. art. 61 (sagoma limite);
  2. art. 62 (massa limite);
  3. art. 142 (limiti di velocità);
  4. art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
  5. art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi);
  6. art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose);

obbligandosi ad impartire adeguate istruzioni di servizio ai propri dipendenti e a eventuali sub-vettori, al fine di operare nel piu’ assoluto rispetto delle disposizioni concernenti la sicurezza stradale.

DATA CERTA

Le parti si obbligano reciprocamente ad attribuire data certa al presente accordo quadro, con le modalità ritenute da ciascuna le più opportune.

Conseguentemente ciascuna  parte non potrà mai imputare a controparte l’inadempimento al presente obbligo al fine di rivalersi per eventuali oneri, danni e/o sanzioni patiti e conseguenti all’inadempimento medesimo.

Luogo e data di sottoscrizione

 

Il COMMITTENTE                                                                                                                                                                                                           IL VETTORE

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