Contratto quadro di trasporto – forma estesa
Riportiamo di seguito il facsimile di un contratto quadro di trasporto nella forma piu’ estesa e completa, a tutela delle ragioni della committenza.
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CONTRATTO – QUADRO DI TRASPORTO
Tra la società … corrente in …. Via…., c.f. , nella persona del legale rappresentante signor …….,
- committente –
e la società corrente in ,… c.f. , iscritta all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al nr. , nella persona del legale rappresentante, signor
- vettore –
premesso che:
- il committente, nell’esercizio della sua attività istituzionale, ha la necessità di utilizzare il servizio di trasporto di cose su strada reso da prestatori professionali;
- il vettore è una società operante nel settore dell’autotrasporto di cose per conto terzi, ed è dotata di una organizzazione che afferma essere idonea a soddisfare le esigenze del committente;
- il vettore , dopo aver preso visione delle necessità del committente, ha dichiarato la propria disponibilità a rendere il servizio di trasporto di cose su strada, come richiesto, nell’interesse del committente medesimo;
- il decreto legislativo 21 novembre 2005, nr. 286, ha introdotto il principio della responsabilità condivisa del vettore, del committente e del proprietario della merce oggetto di contratto di trasporto su strada;
- il decreto legislativo 21 novembre 2005, nr. 286, prevede la opportunità che il contratto di trasporto di merci su strada venga stipulato, di regola, in forma scritta, al fine di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra i contraenti;
tutto quanto sopra premesso, poichè le parti intendono regolamentare in modo chiaro e coerente il rapporto contrattuale che si andrà tra di loro ad instaurare, tra il committente ed il vettore si conviene e si stipula quanto segue:
OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO – QUADRO.
Il presente contratto – quadro ha per oggetto la disciplina uniforme delle condizioni generali da applicare ai successivi rapporti contrattuali con i quali il COMMITTENTE affiderà al VETTORE, in modo non esclusivo, il servizio di trasferimento di cose (beni e/o merci) rientranti nella propria disponibilità, da un luogo ad un altro, verso il pagamento di corrispettivo.
Pertanto il Committente ed il Venditore si obbligano a che i contratti di trasporto di cose che tra loro intercorreranno vengano regolati in modo uniforme sulla base delle clausole generali riportate nel presente contratto – quadro.
Le clausole generali riportate e sottoscritte nel presente contratto – quadro – da ritenersi parte integrante e necessaria dei vari e singoli contratti di trasporto successivamente stipulati – saranno ritenute comunque prevalenti, nonostante qualsiasi contraria e/o diversa statuizione e/o pattuizione contenuta nelle condizioni generali di vendita o di acquisto, o in altri rapporti contrattuali in corso tra le parti medesime.
Le parti espressamente convengono che le condizioni generali di contratto predisposte dal vettore, anche se sottoscritte dal committente in epoca successiva, non avranno mai la prevalenza sulle clausole generali riportate e sottoscritte nel presente contratto.
Il presente contratto non obbliga le parti a concludere alcun contratto di trasporto.
OGGETTO DEI SUCCESSIVI CONTRATTI DI TRASPORTO
Con singoli e successivi contratti di trasporto il COMMITTENTE affiderà al VETTORE, in modo non esclusivo, il servizio di trasferimento di cose (beni e/o merci) rientranti nella propria disponibilità, da un luogo ad un altro, verso il pagamento di corrispettivo.
Ai singoli contratti di trasporto, per quanto non espressamente previsto e derogato in modo esclusivo per iscritto, troveranno applicazione le condizioni generali contemplate nel presente contratto – quadro.
FORMA E MOMENTO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO SCRITTO
Il singolo contratto di trasporto sarà redatto in forma scritta, con la previsione minima degli elementi essenziali di cui all’art. 6 d. lgs. 21 novembre 2005, nr. 286.
In particolare dovranno essere riportati :
- ragione sociale e sede legale del committente. In assenza di diversa indicazione, la indicazione della sede legale dovrà intendersi anche come luogo di presa in consegna dei beni da parte del vettore;
- ragione sociale e sede legale del vettore,;
- ragione sociale e sede legale dell’eventuale caricatore, se diverso dal committente;
- natura, qualità e quantità dei beni trasportati;
- luogo di presa in consegna della merce da parte del vettore, se diverso dal luogo indicato come sede legale del committente;
- ragione sociale del destinatario e luogo di riconsegna della merce;
- la indicazione che il corrispettivo previsto per il servizio di trasporto e le modalità di pagamento sono stati determinati con il presente contratto quadro redatto tra le parti, da ritenersi parte integrante e necessaria del contratto di trasporto;
- la indicazione dei tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata, se diversi da quanto indicato nel presente contratto – quadro;
- limitatamente ai trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, la indicazione dei termini temporali per la riconsegna delle merci, della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni;
- la sottoscrizione del documento di trasporto da parte del committente e da parte del vettore, anche a mezzo di appositi delegati.
Il contratto di trasporto redatto in forma scritta potrà essere costituito anche dal documento di trasporto (ddt, lettera di vettura, ecc.) redatto dal committente e consegnato al vettore, qualora contenga gli elementi minimi essenziali sopra indicati.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO
A fronte delle prestazioni di trasporto effettuate, il committente, nel rispetto dei costi minimi di sicurezza di cui all’art. 83 bis d.l. nr. 112/2008, si obbliga a corrispondere al vettore il corrispettivo quantificato come da tabella allegata sub , da ritenersi parte integrante ed essenziale del presente contratto – quadro.
In particolare , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83 bis decreto legge 25 giugno 2008. nr. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, nr. 133, le parti hanno evidenziato la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il committente si obbliga a corrispondere al vettore il corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto, come sopra determinato, nel termine di …… ( massimo sessanta giorni data fattura ) …. a mezzo….. ( ricevuta bancaria appoggiata sui seguenti istituti di credito o altre modalità concordate…….).
Sulle somme pagate in ritardo si applicheranno gli interessi moratori di cui all’art. 5, d. lgs. 231/2002.
TEMPI MASSIMI PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI.
Le parti, dopo attenta valutazione, concordano che il tempo massimo di sosta per il carico e lo scarico della merce è da indicarsi in ragione di minuti ….. per….( tonnellata, o quintale o altra misura che la Vostra società ritenga di adottare )…. con un minimo di ore….. (una / due / tre ?) per ognuna delle due operazioni.
Qualora i tempi di carico e scarico sopra indicati venissero superati, le parti comunque convengono che l’indennizzo sarà dovuto con le modalità determinate nei provvedimenti relativi emessi dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto o dalle altre autorita’ competenti.
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il committente si obbliga a fornire al vettore tutte le indicazioni necessarie ai fini di una corretta esecuzione del contratto di trasporto indicando comunque ed in ogni caso:
- il luogo di presa in carico delle merci da parte del vettore;
- i dati identificativi del destinatario e il luogo di riconsegna delle merci a quest’ultimo.
Il committente potrà indicare al vettore per iscritto anche gli eventuali termini temporali per la riconsegna delle merci al destinatario, ovvero particolari procedure operative e particolari modalità di trasporto.
Il committente si obbliga a che tutte le indicazioni e/o prescrizioni impartite al vettore siano sempre compatibili con il rispetto, da parte di quest’ultimo, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla tutela della sicurezza sociale.
In particolare il committente si obbliga a che tutte le indicazioni e/o prescrizioni impartite al vettore siano tali da far rispettare sempre e comunque i limiti di velocità, e i tempi di guida e di riposo, previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e successive integrazioni e/o modificazioni.
Conseguentemente il committente dichiara e riconosce che:
- eventuali indicazioni e/o prescrizioni impartite al vettore in violazione dei limiti di velocità e dei tempi di guida e di riposo saranno da ritenere sempre e comunque inefficaci tra le parti;
- eventuali ritardi nelle consegne, rispetto ai termini temporali indicati, non potranno mai costituire inadempimento contrattuali a carico del vettore, qualora siano conseguenza unica, esclusiva e necessaria del rispetto dei limiti di velocità e dei tempi di guida da parte del vettore medesimo;
- eventuali impossibilità nell’effettuare le consegne non potranno mai costituire inadempimento contrattuale a carico del vettore qualora siano dovute ad avvenimenti di forza maggiore tempestivamente comunicati al committente.
Qualora il committente intenda procedere ad una variazione del luogo di presa in carico delle merci da parte del vettore o del luogo e/o tempo di riconsegna delle merci al destinatario si impegna a comunicare dette variazioni al vettore per iscritto; il vettore non è tenuto alla loro osservanza qualora siano in violazione delle norme a tutela della circolazione stradale e pervengano a sua conoscenza successivamente alla effettuazione del trasporto.
Il committente si obbliga ad allegare al trasporto tutti i documenti di accompagnamento richiesti dalla legge, dalle Autorità di Stato o dalle condizioni generali di contratto, obbligandosi inoltre a fornire, laddove è richiesto, una dichiarazione veritiera e completa sul contenuto del trasporto e/o del valore della merce.
Il committente, qualora la merce venga consegnata al vettore presso la propria sede legale e salva ogni diversa disposizione da rendere per iscritto, si obbliga direttamente a curare la sistemazione delle merci sul veicolo adibito al trasporto.
Il committente, quale caricatore, sarà ritenuto responsabile della violazione delle norme in materia di massa limite e della corretta sistemazione di carico sui veicolo nella sola e tassativa ipotesi che il trasporto avvenga in esclusiva a proprio favore, senza la presenza di altra merce di altri e diversi committenti nel trasporto e/o nel carico.
OBBLIGHI A CARICO DEL VETTORE
In aggiunta ad ogni altra dichiarazione e/o garanzia dovuta per legge o prevista in altre parti del presente contratto, il vettore rilascia a favore del committente le seguenti dichiarazioni e garanzie ciascuna delle quali, in assenza di rettifica tempestiva da pervenire in forma scritta prima dell’inizio del trasporto, sarà da ritenersi sussistente, vera e corretta, con riferimento al momento di conclusione di ogni singolo contratto di trasporto.
Il vettore dichiara e garantisce che è nel legittimo possesso dei titoli e delle abilitazioni necessari allo svolgimento dell’attività di autotrasporto per conto terzi, come richiesto dal committente.
In particolare il vettore dichiara e garantisce di essere titolare di licenza di autotrasporto di cose per conto terzi senza alcuna limitazione, iscritta al nr……………..d ell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto dalla Provincia di………. , come copia della licenza che allega al presente contratto e che dichiara e garantisce conforme all’originale.
Il Vettore dichiara e garantisce la permanenza e la sussistenza della regolare iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi senza limitazione alcuna, nonchè la permanenza e la sussistenza dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionali richiesti.
Il Vettore dichiara e garantisce il proprio obbligo a comunicare tempestivamente al committente le eventuali variazioni della propria iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, nonchè le eventuali sanzioni della sospensione e della cancellazione dall’Albo.
Il vettore dichiara e garantisce di operare nel rispetto delle condizioni e dei limiti eventualmente contenuti nei titoli abilitativi.
Il vettore dichiara e garantisce di essere dotato di un sistema di gestione in qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000, ovvero di essere dotato di sistema di gestione di qualità certificato secondo altre eventuali disposizioni specifiche per le categorie merceologiche di merci classificate pericolose (ADR), di rifiuti industriali, di derrate deperibili (ATP) e di prodotti farmaceutici, come copia della certificazione che allega al presente contratto e che dichiara e garantisce conforme all’originale.
Il vettore dichiara e garantisce di rispettare la normativa assicurativa e previdenziale vigente. A tal fine allega al presente contratto una attestazione rilasciata dagli entri previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulta che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Il vettore, nella prosecuzione del rapporto, si obbliga ad aggiornare la attestazione con cadenza trimestrale.
Il Vettore dichiara e garantisce che è nel legittimo possesso di mezzi di trasporto che consentono una corretta esecuzione, in piena autonomia organizzativa e con gestione a proprio rischio, dell’attività di autotrasporto per conto terzi come richiesto, a favore e nell’interesse del mittente.
Il Vettore dichiara e garantisce che i mezzi che verranno utilizzati sono abilitati all’attività di autotrasporto per conto terzi e hanno i requisiti tecnici e /o amministrativi che li rendono specificatamente idonei a tali attività, anche in base alle specifiche indicazioni ed al contenuto delle singole carte di circolazione. In particolare i veicoli utilizzati saranno di portata idonea ed adeguatamente attrezzati in riferimento alle tipologie di trasporto da effettuare ed alla merce trasportata, ed i trasporti verranno sempre eseguiti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle singole carte di circolazione.
Il vettore dichiara e garantisce che, nell’espletamento del suo servizio, rispetterà sempre e comunque le disposizioni concernenti la sicurezza della circolazione stradale, ed in particolare le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e successive modificazioni:
- art. 61 ( sagoma limite)
- art. 62 ( massa limite)
- art. 142 ( limiti di velocità)
- art. 164 ( sistemazione del carico sui veicoli)
- art. 167 ( trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi)
- art. 174 ( durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose);
obbligandosi ad impartire adeguate istruzioni di servizio ai propri dipendenti e a eventuali sub-vettori, al fine di operare nel piu’ assoluto rispetto delle disposizioni concernenti la sicurezza stradale.
Il Vettore dichiara di dare manleva e garantisce comunque il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni e qualsiasi evento dannoso che direttamente o indirettamente possa cagionare la esecuzione del contratto di trasporto, per comportamento colpevole e/o doloso del personale del Vettore, di eventuali sub – vettori o di ulteriori soggetti dei quali si sia avvalso, direttamente o indirettamente, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dichiarando e garantendo allo scopo di avere stipulato con primaria compagnia assicurativa una o più polizze, a copertura degli eventuali danni e/o della responsabilità civile verso terzi.
Il vettore dichiara e garantisce che alla guida di veicoli adibiti al trasporto per i quali è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D, D+E verrà preposto esclusivamente e tassativamente personale abilitato munito di idoneo certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, se prescritti.
Il vettore dichiara e garantisce di avvalersi esclusivamente di personale qualificato, di sicura ed elevata moralità, al quale verrà assicurato un trattamento economico e normativo conforme alle vigenti disposizioni di legge e/o di contratto collettivo.
Il vettore dichiara e garantisce che il personale sarà adeguatamente equipaggiato con indumenti e strumenti infortunistici a norma di legge, anche con riferimento alla tipologia di merce trasportata.
SUB – VETTORI
Nei casi in cui sia consentito che il vettore possa avvalersi dell’opera di sub – vettori sarà suo esclusivo onere verificare ed accertare che quest’ultimi:
- siano nel legittimo possesso dei titoli e delle abilitazioni necessari allo svolgimento dell’attività di autotrasporto per conto terzi, nonché dei sistemi di gestione di qualità certificati per le categorie merceologiche di merci classificate pericolose (ADR), di rifiuti industriali, di derrate deperibili (ATP) e di prodotti farmaceutici, ed operino nei limiti e nelle condizioni eventualmente in essi contenuti; a tal fine il vettore si obbliga a comunicare al committente gli estremi delle licenze all’esercizio della attività di autotrasporto per conto terzi ed il numero di iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi nonché informare il committente di ogni eventuale variazione di iscrizione e le eventuali sanzioni della sospensione e della cancellazione dall’Albo;
- siano nel legittimo possesso di mezzi di trasporto abilitati all’attività di autotrasporto per conto terzi e dotati dei requisiti tecnici e/o amministrativi che li rendono specificatamente idonei a tali attività, anche in base alle specifiche indicazioni ed al contenuto delle carte di circolazione ed in riferimento alle tipologie di trasporto da effettuare e alla merce trasportata;
- si avvalgano esclusivamente di personale qualificato, di sicura ed elevata moralità, adeguatamente equipaggiato con indumenti e strumenti antinfortunistici a norma di legge, anche con riferimento alla tipologia di merce trasportata, al quale verrà assicurato un trattamento economico e normativo conforme alle vigenti disposizioni di legge e/o di contratto collettivo;
- operino nel più assoluto rispetto delle disposizioni concernenti la sicurezza stradale.
Il vettore si assume ogni responsabilità in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni da parte dei sub – vettori e ne risponde integralmente per l’opera prestata, manlevando il committente da ogni sanzione eventualmente inflitta per la violazione e il non rispetto dei requisiti sopra indicati da parte dei sub – vettori.
OBBLIGO DI RISERVATEZZA.
Il vettore si obbliga a mantenere la piu’ assoluta riservatezza in ordine a dati, notizie, informazioni dell’attività del committente, nonchè in ordine al contenuto dei documenti relativi all’attività di questi, di cui verrà a conoscenza nell’adempimento degli incarichi affidati.
In particolare il vettore si obbliga a non divulgare dati, notizie e/o informazioni relative ai nominativi dei clienti del committente, alla merce trasportata ed ai relativi prezzi, se conosciuti o riscontrabili dalla documentazione, e a non fornire a terzi, non autorizzati e non legalmente ed obbligatoriamente interessati, copia di documentazione di cui ha conseguito la disponibilità per effetto del trasporto.
Il vettore si obbliga a impartire disposizioni in ordine alla riservatezza anche nei confronti dei propri sub-vettori, e risponderà in ogni caso al committente anche per le violazioni di questi.
RESPONSABILITÀ PER PERDITA O AVARIA.
Le parti convengono che la responsabilità del vettore per perdita/o avaria della merce trasportata sia disciplinata dall’art. 1696 del codice civile, che per chiarezza nei rapporti contrattuali di seguito di trascrive:
“Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, nr. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni. “
Qualsiasi altro danno imputabile comunque ed in ogni caso al vettore, sarà risarcito come per legge.
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RITENZIONE
Le parti espressamente convengono che il diritto di ritenzione previsto a favore del vettore a garanzia del corrispettivo per il servizio di trasporto non trova applicazione ai contratti stipulati comunque e in dipendenza del presente contratto quadro.
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà inizio il xx/xx/xxxx/ e scadrà il xx/xx/xxxx.
Successivamente il contratto si intenderà rinnovato in modo tacito, automatico e a tempo indeterminato, salvo che, nel termine di trenta giorni dalla scadenza,.venga dichiarata la volontà di risolvere il contratto mediante la spedizione di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con la consegna di una lettera a mano controfirmata da controparte.
Qualora il contratto prosegua a tempo indeterminato, è comunque facoltà delle parti risolvere il contratto rinnovato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o lettera a mano controfirmata da controparte. La risoluzione avrà efficacia immediata, con effetto dalla ricezione della disdetta da contropoarte, salvo i contratti di trasporto in corso di esecuzione.
FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO
Modifiche ed integrazioni al presente contratto – quadro avranno efficacia tra le parti solamente se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambi le parti. Pertanto ogni e qualsivoglia accordo verbale in contrasto con il presente contratto quadro sarà da intendersi come non esistente e per cio’ stesso privo di ogni valore contrattuale.
DATA CERTA.
Le parti si obbligano reciprocamente ad attribuire data certa al presente accordo quadro, con le modalità ritenute da ciascuna le più opportune.
Conseguentemente ciascuna parte non potrà mai imputare a controparte l’inadempimento al presente obbligo al fine di rivalersi per eventuali oneri , danni e/o sanzioni patiti e conseguenti all’inadempimento medesimo.
FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto quadro, nonchè per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed alla esecuzione dei contratti di trasporto stipulati tra le parti, è esclusivamente competente il foro di *, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro previsto dalla legge o dalle parti in via alternativa.
* riportare il Tribunale competente con riferimento alla sede legale della società.
IL COMMITTENTE
IL VETTORE