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Autotrasporto – tariffe obbligatorie – circolare

lunedì, settembre 5, 2011

A decorrere dal giorno 13 giugno 2011 tutte le prestazioni di trasporto ( sia relative a contratti conclusi verbalmente,  sia relative a contratti  stipulati in forma scritta, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 21 novembre 2005. nr. 286)  sono soggette a tariffe minime inderogabili.

In assenza degli accordi volontari di settore e in assenza della determinazione dell’Osservatorio sulle Attività di Autotrasporto, le tariffe minime sono determinate sulla base della rilevazione mensile del costo chilometrico medio elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pertanto, a decorrere dal giorno 13 giugno 2011, le tariffe minime obbligatorie sono date sulla base della rilevazione del costo chilometrico medio relativo al mese di maggio 2011 (ultima rilevazione pubblicata).

I parametri che, al momento, sono stati presi in considerazione per la rilevazione della tariffa  sono i seguenti :

  1. la massa del veicolo con cui il trasporto è effettuato;
  2. la distanza tra il luogo di carico e luogo di scarico.

Le tariffe non si applicano:

  • ai trasporti di tratta inferiore ai 50 km;
  • ai trasporti effettuati entro il limite di cento chilometri giornalieri;
  • alle prestazioni di collettame o prestazioni analoghe, allorchè insiemi di merci di più proprietari vengono trasportate con un unico mezzo di trasporto;
  • ai trasporti internazionali

Rileviamo come alcune società qualificano impropriamente come collettame anche il trasporto eseguito da un unico mezzo di trasporto che trasferisce esclusivamente merci della società con destinazioni e destinatari diversi: in questa ipotesi troveranno applicazione le tariffe minime inderogabili.

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I contratti scritti di trasporto conclusi tra committente ed autotrasportatori mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza:

–          le tariffe  previste nel contratto, se inferiori ai minimi, sono adeguate automaticamente alle tariffe legali: non sarà pertanto necessaria la sottoscrizione di un nuovo accordo contrattuale che preveda le nuove tariffe che si applicano per legge, e pertanto anche in assenza di accordo tra le parti.

–          il committente non potrà risolvere il contratto sottoscritto adducendo la eccessiva onerosità dei nuovi corrispettivi,  nel tentativo di affidare  il trasporto ad altro vettore a prezzi inferiori a quelli legali.

In questo caso il committente commetterebbe un illecito contrattuale, e risponderebbe per inadempimento in risarcimento del danno patito dall’autotrasportatore.

Se un autotrasportatore non imputa i costi minimi, e fattura corrispettivi inferiori , avrà sempre e comunque la possibilità di richiedere la integrazione :

–          nel termine di anni uno dalla ultimazione della prestazione, se in presenza di contratto di trasporto, considerato redatto in forma scritta ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 2005/286

–          nel termine di anni cinque dalla ultimazione della prestazione, se in presenza di un contratto verbale di trasporto.

Evidenziamo un elemento di riflessione sul punto:

–          da un lato il trasportatore, pur di non perdere il contratto acquisito, può dare la disponibilità ad effettuare il trasporto a tariffe inferiori a quelle di legge;

–          dall’altro lato il committente, se affida il trasporto a tariffe inferiori a quelle di legge, è soggetto potenzialmente al rischio di una azione di integrazione del corrispettivo entro i termini prescrizionali sopra indicati; e questo anche se l’autotrasportatore al momento della prestazione ha dato il suo pieno assenso alla applicazione della tariffe inferiori ai minimi di legge, ovvero ha fatturato comunque compensi inferiori al minimo di legge.

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Richiamiamo inoltre le altre disposizioni di maggior interesse, contenute nell’art. 83 bis d.l. 112/2008, nel testo oggi in vigore:

–          il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura;

–          in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’art. 5, d.lgs. 231/2002;

–          in caso di mancata applicazione delle tariffe minime consegue la esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonchè la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

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Evidenziamo la forte contrapposizione e il totale disaccordo sulla questione delle tariffe minime tra le categorie degli autotrasportatori e della committenza.

Gli autotrasportatori difendono le tariffe come costo minimo inderogabile per l’applicazione rispettosa dei criteri di legalità, sicurezza stradale e rispetto della normativa sociale in materia di guida e di riposo degli autisti.

La committenza denuncia  un aumento dei costi, stimato nell’ordine del  40/60 per cento ( denuncia Confetra), nonchè l’adozione di una pratica lesiva della concorrenza e di una posizione di rendita ingiustificata a favore di tutti, che sicuramente sarà passibile di censura da parte dell’Antitrust e da parte della Comunità Europea.

Le contrapposizioni e le tensioni  hanno bloccato ad oggi ogni determinazione sul punto da parte dell’Osservatorio sulle Attività di Autotrasporto , nonchè ostacolato l’adozione degli accordi volontari di settore.

Sarà nostra cura informarVi sugli sviluppi successivi.

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Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento richiesto.

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