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Articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 – comma 28 – Testo in vigore

martedì, settembre 4, 2012
Articolo modificato dall’art. 13 ter , Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni,  nella legge 7 agosto 2012, n. 134 :
«Misure urgenti per la crescita del Paese.».
Art. 13 ter
Disposizioni in materia di responsabilita’ solidale dell’appaltatore

1. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.248, e’ sostituito dai seguenti:
28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   e all’articolo 3, comma 3,  lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da   parte   del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da  parte  di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a  carico  del committente è punita  con  la   sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  5.000  a  euro  200.000  se  gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente  eseguiti dall’appaltatore  e  dal  subappaltatore.  Ai  fini  della   predetta sanzione si applicano le  disposizioni  previste  per  la violazione commessa dall’appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture  e servizi conclusi da  soggetti  che  stipulano  i  predetti  contratti nell’ambito di attivita’ rilevanti ai fini  dell’imposta  sul  valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73  e  74 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni.  Sono   escluse   dall’applicazione   delle   predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma  33, del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

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