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Tassa di concessione governativa sui cellulari – Rimborso.

lunedì, maggio 20, 2013

Alcune societa’ hanno richiesto un nostro parere sulla legittimita’ o meno  della tassa di concessione governativa dovuta per l’utilizzo dei telefoni cellulari aziendali e la eventuale possibilita’ di  ottenere con esito positivo il  rimborso delle somme pagate a tale titolo.

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia ( sentenza nr. 5 del 10/01/2011), la Commissione Tributaria Regionale di Perugia ( sentenza 15 febbraio 2011, nr. 37) e altre Commissioni Tributarie Provinciali (tra le altre: Treviso, Reggio Emilia, Vicenza) hanno dichiarato la illegittimita’ di tale tassa, riconoscendo il diritto al rimborso.

Il nostro Studio ha ottenuto varie pronunce favorevoli, che hanno riconosciuto il diritto al rimborso delle somme pagate.

Le motivazioni delle varie decisioni poggiano sulla mutata disciplina del regime giuridico delle telecomunicazioni, disposta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche che, da un regime di pubbliche concessioni, ha introdotto il principio della liberta’ di fornitura di reti e di servizi .

Secondo i giudici tributari, per effetto della liberalizzazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, e’ venuto meno il presupposto impositivo:

  • non e’ piu’ richiesto una concessione o un atto autorizzativo statale per l’utilizzo dei telefoni cellulari;
  • l’art. 318 del dpr. 29 marzo 1973, nr. 156 ( richiamato nell’art. 21 alla tariffa allegata al dpr sulle CCGG) e’ stato espressamente abrogato;.
  • a decorrere dal 16 settembre 2003, data di entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche,  la tassa di concessione governativa sui cellulari non e’ piu’ dovuta, e se pagata, puo’ essere chiesta a rimborso;
  • l’utente ha diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate nel termine di tre anni dalla data di presentazione di una istanza amministrativa di rimborso, o di altro atto idoneo ad evitare la decadenza.

Si rileva, inoltre, che la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12052/13 del 17 maggio 2013, ha ritenuto di chiedere che la questione sia definitivamente decisa dalle Sezioni Unite.

Il Collegio giudicante in ricorsi aventi ad oggetto la complessa problematica, infatti, ha ritenuto di non poter condividere l’unica precedente Sentenza in materia (sentenza n. 23052/2012) che ha accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato la TCG legittima e ancora dovuta.

Con approfondite argomentazioni la Sezione Tributaria rimettente esclude, chiaramente, che il presupposto impositivo possa dirsi ancora esistente e di conseguenza si esprime a favore dell’illegittimità della Tassa.

Di conseguenza, rilevato che la questione del rimborso “appare di particolare importanza in considerazione del rilevante interesse economico per le entrate tributarie dello Stato”, ha deciso di investire della questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: è del tutto evidente l’opportunità che un simile provvedimento, dirompente per le casse dello Stato, venga adottato non dalla Sezione Tributaria, ma dal più alto consesso della Corte di Cassazione, per maggior autorevolezza e definitività.

Questi ultimi sviluppi fanno prevedere, fondatamente, una pronuncia che riconosca il diritto al rimborso delle somme pagate dai contribuenti.

Per questo motivo, considerato che il diritto al rimborso dell’imposta è soggetto al termine di decadenza di tre anni dal pagamento, invitiamo le aziende interessate a considerare l’ipotesi di proporre, comunque, una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate per gli importi versati nei tre anni antecedenti, in modo da non perdere l’eventuale diritto alla restituzione delle somme.

La presentazione della istanza di rimborso non obbliga l’azienda a proseguire nel contenzioso, ma preserva, comunque, il diritto al rimborso medesimo.

Ad oggi, la somma massima ammessa a rimborso  per le utenze affari, e’ pari ad euro 12,91 per mese di utilizzo, per un massimo di 36 mesi  (complessivamente  euro 464,76 per utenza).

L’importo e’ modesto se considerata per singola utenza, ma e’ di sicuro interesse per le societa’ che sono dotate di un numero di utenze piu’ elevato.

Per una Vostra  pratica valutazione,  riportiamo di seguito alcuni esempi di importi massimi ammissibili a rimborso:

nr  utenze affari importo massimo ammesso a rimborso
10 4.647,60
20 9.295,20
30 13.942,80
40 18.590,40
50 23.238,00
60 27.885,60
70 32.533,20
80 37.180,80

 
Le societa’ che intendono agire per il rimborso delle somme pagate, dovranno presentare una istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base alla propria sede legale, chiedendo il rimborso delle tasse pagate negli ultimi tre anni.

L’istanza potra’ essere presentata alternativamente :

  • a mani direttamente all’Agenzia delle Entrate competente che rilascera’ apposita ricevuta.
  • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate competente.

L’istanza puo’ essere presentata direttamente dalla societa’ interessata, senza intervento di professionisti.

Successivamente :

  • se l’Agenzia delle Entrate non formalizza nessuna riposta, la societa’ interessata dovra’ presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale nei confronti del silenzio della Pubblica Amminstrazione, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
  • se l’Agenzia delle Entrate  notifica il rigetto dell’istanza, il ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale competente andrà presentato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di  diniego.

Il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale dovra’ essere proposto a mezzo di professionista abilitato.

PROPOSTA OPERATIVA.

Il coordinamento dell’iniziativa e il conseguente incarico verranno  assunti  direttamente dalla societa’ Sistemi Informativi srl,  con sede legale in Vicenza, Contra’ XX Settembre, 37, c.f. 02204940247, capitale sociale euro 72.000,00 i.v., tel. 0444 507039, fax 0444 510769, mail info@sistinformativi.it, ,   societa’ di servizi coordinata dallo Studio scrivente.

Per ragioni organizzative, le modalita’ di svolgimento della iniziativa saranno le seguenti:

La Vostra societa’ presentera’ una istanza di rimborso all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base alla propria sede legale.   A tal fine alleghiamo bozza di istanza di rimborso.

L’istanza potra’ essere presentata alternativamente :

  • a mani direttamente all’Agenzia , che rilascera’ apposita ricevuta.
  • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Nei giorni successivi la Vostra societa’  trasmettera’ alla societa’ di servizi incaricata :

il testo dell’istanza presentato all’Agenzia delle Entrate,  a mezzo e-mail (in formato word),  all’indirizzo di posta elettronica  : info@sistinformativi.it ;

a mezzo posta ordinaria,

  • visura camerale aggiornata della societa’,
  • copia della istanza di rimborso presentata;
  • copia della prova di presentazione  ( ricevuta dell’Agenzia o ricevuta di ritorno)
  • copia delle fatture relative ai pagamenti degli ultimi tre anni relativi ai cellulari richiesti a rimborso;
  • copia della documentazione bancaria comprovante il pagamento delle fatture sopra indicate;.

3) Successivamente :

  • se l’Agenzia delle Entrate non formalizzera’  nessuna riposta ( come presumibile), verra’ presentato ricorso in Commissione Tributaria Provinciale nei confronti del silenzio della Pubblica Amminstrazione, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
  • se l’Agenzia delle Entrate  notifica il rigetto dell’istanza, il ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale competente andrà presentato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di diniego.

4) La societa’ incaricata  provvedera’ a digitalizzare tutta la documentazione trasmessa, nonche’ ogni comunicazione e ogni  atto relativo o inerente alla iniziativa, che saranno archiviati in una cartella consultabile on line in ogni momento, in modo da consentire alla Vostra societa’ il controllo diretto e immediato della situazione.

5) Per una valutazione economica della iniziativa, avanziamo la seguente proposta , calibrata sul numero di cellulari interessati e sulla maggiore consistenza di lavoro  e di responsabilita’:

nr cellulari Commissione Tributaria Provinciale Commissione Tributaria Regionale
da 01 a 10 Euro    450,00 Euro    300,00
da 11 a 20 Euro    650,00 Euro    550,00
da 21 a 30 Euro    800,00 Euro    650,00
da 31 a 40 Euro  1.000,00 Euro    850,00
da 41 a 50 Euro 1.200,00 Euro  1.050,00
da 51 a 60 Euro 1.550,00 Euro  1.300,00
da 61 a 70 Euro 1.750,00 Euro  1.400,00
da 71 a 80 Euro 1.950,00 Euro  1.500,00

 
Le somme sopra indicate sono comprensive del costo del contributo unificato introdotto dal d.l. n. 98 del 06/07/2011.

Per utenze superiori a 80 cellulari, il corrispettivo verra’ determinato consensualmente, con importi a scalare.

Il pagamento del corrispettivo richiesto  dovra’ essere effettuato al momento del conferimento dell’incarico a cui si riferisce e comunque prima dell’inizio dei vari gradi di giudizio avanti la Giustizia Tributaria.

In attesa di un Vostro eventuale cenno di riscontro, restiamo  a completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

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