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Informiamo le aziende interessate – parti di un contratto di  appalto e/o sub appalto  – che, a decorrere dal 12 agosto 2012, sono stati introdotti obblighi di controllo e di comunicazione,  la cui mancata osservanza costituisce causa di responsabilita’ e causa legittima di sospensione dei pagamenti dovuti.

La legge 7 agosto 2012, nr. 135 – che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 06 luglio 2012, nr. 195 –   all’art. 13 ter  disciplina :
•    per l’appaltatore, l’obbligo di controllo che il sub appaltatore ha correttamente versato le  ritenute fiscali sui redditi di  lavoro dipendente e l’Iva dovuti in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, con la facolta’ di sospendere i pagamenti dovuti;
•    per l’appaltatore, l’obbligo di attestare al committente con idonea documentazione che i versamenti sono stati correttamente eseguiti non solo dallo stesso appaltatore, ma anche  da tutti i propri sub appaltatori, pena la sospensione dei pagamenti da parte del committente;
•    per l’appaltatore, la responsabilita’ solidale, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto in dipendenza del rapporto contrattuale, dei versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuti in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di sub appalto;
•    per il sub appaltatore : l’obbligo di attestare all’appaltatore che gli adempimenti tributari del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di  lavoro dipendente e dell’Iva dovuti in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale sono stati correttamente eseguiti, pena la sospensione dei pagamenti da parte dell’appaltatore;
•    per il committente, l’obbligo di controllo della regolarita’ dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di  lavoro dipendente e dell’Iva dovuti in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale dell’appaltatore e dei sub appaltatori, con la possibilita’  di sospendere i pagamenti dovuti.

La norma e’ di carattere generale ed interessa potenzialmente tutte le aziende, considerati i vari rapporti di appalto normalmente instaurati:
•    lavorazioni di terzisti  e/o  prestazioni di servizi esternalizzati;
•    pulizie;
•    mensa e/o fornitura di pasti;
•    servizi di vigilanza ;
•    servizi di elaborazione paghe prestati da una societa’ di persone o di capitali

La norma interessa poi in modo particolare i soggetti che normalmente assumono la veste di appaltatore e di sub appaltatore.

La norma scarica di fatto sui soggetti economici la verifica della regolarita’ degli adempimenti tributari, che dovrebbe essere esercitata dalla Pubblica Amministrazione, riconoscendo il potere coercitivo della sospensione dei pagamenti.
Non si puo’ sottacere il rischio che la norma possa prestarsi a interpretazioni strumentali, al solo fine di evitare o ritardare i pagamenti dovuti, specie in una situazione congiunturale difficile come la presente.
E’ interesse pertanto dei soggetti coinvolti verificare in concreto la situazione di fatto e, se del caso, attivarsi e produrre una documentazione valida e probante la propria regolarita’ tributaria.
Si fa presente che i committenti e gli appaltatori potrebbero sospendere fin da ora tutti i pagamenti in prossima scadenza.

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Di seguito vengono analizzati in modo schematico le varie modalita’ di comportamento a carico dei soggetti parte del rapporto contrattuale.

RAPPORTO CONTRATTUALE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE.

Contratti pubblici –  esclusione.
Gli obblighi indicati dalla legge, con riferimento al rapporto committente – appaltatore,  non si applicano ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163.
Le stazioni appaltanti pertanto non potranno sospendere i pagamenti adducendo il pretesto della mancata produzione della documentazione sopra indicata.

Contratto privato – obblighi del committente :
Il committente
•    ha l’obbligo di verificare che gli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e  al versamento dell’Iva   dovuti in dipendenza del contratto di appalto  sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali sub appaltatori;
•    deve procedere al pagamento solo previa esibizione da parte dell’appaltatore di documentazione che attesti che gli adempimenti tributari, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e da tutti gli eventuali sub appaltatori;
•    se non viene esibita la documentazione, per evitare qualsiasi propria responsabilita’, ha la facolta’ di sospendere i pagamenti del corrispettivo nei confronti dell’appaltatore;
•    se, in assenza della documentazione,  procede al pagamento e gli adempimenti tributari risultano non correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali sub appaltatori  e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 20.000,00.

Contratto privato  – obblighi dell’appaltatore:
L’appaltatore :
•    ha l’obbligo di produrre al committente la documentazione attestante che gli adempimenti tributari, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti non solo dallo stesso appaltatore, ma  da tutti i propri sub appaltatori;
•    la mancata produzione della documentazione – anche se relativa ai sub appaltatori –  puo’ comportare la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente.

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RAPPORTO CONTRATTUALE TRA APPALTATORE E SUB APPALTATORE.

La norma si applica a tutti i rapporti contrattuali instaurati tra appaltatore e sub appaltatore, e pertanto anche in esecuzione di un contratto pubblico.

L’appaltatore:
•    ha l’obbligo di verificare che gli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e  al versamento dell’Iva  dovuti in dipendenza del contratto di sub appalto  sono stati correttamente eseguiti dal sub appaltatore;
•    deve procedere al pagamento solo previa esibizione da parte del sub appaltatore di documentazione che attesti che gli adempimenti tributari, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti;
•    se non viene esibita la documentazione, per evitare qualsiasi propria responsabilita’, deve  sospendere i pagamenti del corrispettivo nei confronti del sub appaltatore;
•    se, in assenza della documentazione,  procede al pagamento e gli adempimenti tributari risultano non correttamente eseguiti dal sub appaltatore, risponde in solido nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto in dipendenza del rapporto contrattuale, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di sub appalto.

Il sub appaltatore:
•    ha l’obbligo di produrre all’appaltatore la documentazione attestante che gli adempimenti tributari, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti ;
•    la mancata produzione della documentazione puo’ comportare la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte dell’appaltatore.

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La legge esclude la sospensione dei pagamenti ovvero la  responsabilita’ solidale solo in presenza di documentazione che consenta di verificare al soggetto tenuto al pagamento che gli adempimenti tributari sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e/o dal sub appaltatore.

L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi puo’ essere rilasciata anche attraverso una asseverazione resa da :
•    iscritto negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali;
•    iscritto negli albi dei consulenti del lavoro;
•    responsabile di un centro di assistenza fiscale.

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QUALE DOCUMENTAZIONE PRODURRE.

•    RITENUTE FISCALI AI DIPENDENTI.

A nostro avviso la mera produzione del solo mod. F24 non costituisce documento probante della regolarita’ del versamento: il committente potrebbe eccepire che non e’ in grado di verificare la regolarita’ del versamento risultante dal modello,  se non dopo avere analizzato i documenti aziendali e posto a confronto i saldi contabili con gli importi del mod. F 24.

Un documento idoneo potrebbe essere la dichiarazione resa dal consulente del lavoro incaricato della elaborazione delle paghe ( o dal commercialista o da altro soggetto abilitato), che assevera come il versamento documentato nel mod. f24  e’ relativo alle ritenute fiscali effettuate nei confronti di  tutti i dipendenti, e pertanto comprensivo anche delle ritenute relativi ai lavoratori impiegati nel rapporto contrattuale in esame.

•   IVA

Ai fini Iva e’ fuori di ogni logica pretendere di quantificare esattamente l’Iva da versare in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale: il versamento dell’Iva e’ conseguenza di una complessa operazione di liquidazione, nella quale convergono tutte le operazioni attive e passive,  anche estranee al rapporto contrattuale.
A parte il fatto che la liquidazione puo’ originare anche un  credito di imposta, con la impossibilita’ per l’appaltatore di documentare la correttezza del versamento dovuto.

Un documento idoneo potrebbe essere la dichiarazione resa dal commercialista o da altro soggetto abilitato,  che assevera come :
•    le fatture emesse in riferimento al rapporto di appalto ( poi indicate in modo specifico) , sono state annotate correttamente nel registro Iva relativo ;
•    la liquidazione complessiva del periodo comporta un dato ammontare di Iva a debito o di Iva a credito;
•    che l’eventuale versamento documentato nel mod. f24 si riferisce all’effettivo debito di imposta risultante dalle scritture contabili.

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INFORMATIVA  E NORME CONTRATTUALI.

Per ragioni di correttezza commerciale, e’ opportuno che il committente e l’appaltatore informino tempestivamente i propri contraenti della nuova situazione contrattuale che si e’ venuta a creare, con l’obbligo di produrre la documentazione e la facolta’ di sospendere i pagamenti.

Allo stesso modo, e’ opportuno che i modelli contrattuali aziendali disciplinino nel concreto l’obbligo di documentazione, la eventuale responsabilita’ e la facolta’ di sospensione dei pagamenti.

Sara’ nostra cura integrare il presente appunto, non appena saranno resi disponibili eventuali istruzioni ufficiali.

Come sempre, restiamo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Lo Studio Legale