CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
Dal giorno 24 ottobre 2012, i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, conclusi con soggetti diversi dai privati, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta, con contenuti minimi indicati dalla legge, a pena di nullita’.
Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni, e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.
Pubblichiamo le riposte dello Studio ai quesiti piu’ ricorrenti avanzati dalle aziende clienti in questa prima fase di ’applicazione della normativa sulle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari , nonche’ i quesiti proposti dai partecipanti nelle riunioni di approfondimento e studio tenute presso la nostra sede.
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